ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE

FAMILIARE TORINO

                                                                 ...alla ricerca di nuovi equilibri...

STATUTO ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita in Torino, l’ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO.
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Torino (TO), Largo Orbassano n. 64.

ART. 3 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di diffondere la cultura della mediazione e del counseling e a tal fine si propone di:

  • Diffondere la cultura della mediazione familiare e del counseling che si richiamano al modello sistemico-relazionale;
  • Far conoscere le tecniche di mediazione sistemico-relazionale che permettono di accompagnare le parti in conflitto nel raggiungere un accordo dalle stesse condiviso (in ambito familiare, scolastico, lavorativo e sanitario), rispettando la capacità decisionale dei soggetti coinvolti;
  • Far conoscere le tecniche di counseling sistemico-relazionale, che possono rendere possibile il riconoscimento delle risorse utili per affrontare momenti di particolare difficoltà (situazioni critiche del normale ciclo vitale: malattie, stati invalidanti, allontanamento e/o perdita di persone care, separazioni, difficoltà nell’accompagnamento dei figli nelle diverse fasi di crescita, momentanee incapacità di affrontare in modo efficace situazioni di complessità lavorative ecc.) e facilitare il cambiamento.

    Per la realizzazione di quanto sopra, l’ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO intende operare con le seguenti modalità:

  • Organizzare e/o partecipare ad occasioni informative e formative a favore degli associati e non, attraverso conferenze, corsi di formazione, seminari su  argomenti che possano essere utili per perseguire le finalità dell’Associazione.
  • L’Associazione intende promuovere e sostenere attività tra cui laboratori per la gestione dei conflitti, laboratori per il sostegno alla genitorialità, che si avvalgano di tecniche che siano ritenute compatibili con le finalità dell’Associazione.
  • Partecipare a progetti pubblico/privati aventi fini compatibili con gli scopi dell'Associazione.
  • Offrire ai propri associati una prima informazione di orientamento mediante colloqui individuali e/o collettivi.
  • L'Associazione nel perseguire i propri fini potrà avvalersi di professionalità reperite tra i propri associati ovvero anche al di fuori.

ART. 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

 

CARATTERISTICHE DEI SOCI

ART. 5 – SOCI

Possono far parte dell’Associazione persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, gruppi di persone, associazioni ed enti che condividano le finalità dell’Associazione e che facciano esplicita domanda di ammissione alla stessa.
I soci sono di tre tipi:

  • Soci fondatori: coloro che appaiono nell’atto costitutivo dell’Associazione;
  • Soci ordinari: coloro che si impegnano a versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo per poter partecipare alle attività organizzate dall’Associazione;
  • Soci onorari: coloro che si sono distinti per particolari attività o studi attinenti con le finalità dell’Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. In caso di decesso del titolare, si consolida nel fondo di dotazione dell'Associazione.
L’ammissione di un nuovo socio è deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta dell’interessato che si impegna a rispettare lo statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne.
Ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che avrà efficacia allo scadere dell’anno solare, sempre se inviata almeno tre mesi prima della scadere dell’anno solare;
Ogni socio perde tale qualità per dimissioni, decesso, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nonché per il mancato versamento della quota entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
Il socio che recede resta responsabile per le obbligazioni da lui eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione e dei terzi e non ha diritto al rimborso della quota versata;
I soci sono obbligati ad osservare il presente statuto ed eventuali deliberazioni legalmente adottate.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’espulsione di un socio che non rispetti lo statuto o le deliberazioni o che si comporti comunque in modo da comportare danno morale o materiale all’Associazione; 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6 – ORGANI

Gli organi dell’associazione sono: 

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice presidente;
  • Il Segretario.

Tutti gli incarichi attribuiti sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e documentati a piè di lista.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, purché in regola con il versamento della quota annuale; ogni socio ha diritto ad un voto (principio del voto singolo).
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno ed elegge, tra i soci, il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo ed eventualmente un regolamento interno, la convocazione può avvenire per iscritto mediante raccomandata A.R. direttamente indirizzata al socio, ovvero mediante affissione nella sede dell'associazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o ancora mediante strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, PEC, fax, ecc.) che diano riscontro dell'avvenuta ricezione.
L'assemblea straordinaria delibera in materia di: scioglimento dell'associazione; modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo; trasferimento della sede legale dell'Associazione; trasformazione e fusione; ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno tre quarti degli Associati.
Tutte le delibere dell'assemblea resteranno disponibili presso la sede dell'associazione per 15 giorni successivi all'approvazione affinché qualunque socio possa prenderne visione. In alternativa, potrà essere deliberata dall'assemblea la pubblicazione mediante strumenti informatici (sito internet, ecc.).

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri e da non più di cinque.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del Presidente); il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Al Consiglio Direttivo spetta di curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, predisporre il bilancio consuntivo, eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario qualora non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea, deliberare sull’esclusione di  soci, ammettere nuovi soci ordinari e onorari, stabilire la quota associativa annuale, seguire l’amministrazione dell’Associazione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea degli Associati per sostituirli. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 9 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente, o in caso di suo legittimo impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza dell’Associazione, nonché la Presidenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e la sottoscrizione della corrispondenza.

ART. 10 – SEGRETARIO

Il Segretario provvede alla tenuta della contabilità e della relativa documentazione, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, seguendo le decisioni del Consiglio Direttivo ed i compiti da questo a lui demandati.

 

RISORSE ECONOMICHE E RENDICONTO

ART. 11 - RISORSE E FONDI

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
Quote associative ordinare;
Quote associative supplementari e straordinarie;
Donazioni, eredità, lasciti testamentari e legali;
Contributi di enti pubblici e privati;
Rimborsi spese derivanti da convenzioni;
Entrate derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di  celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

I fondi potranno essere depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo, che delibera (anche mediante delega ad uno dei propri componenti) tutte le operazioni finanziarie.

ART. 12 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.
L’Associazione si impegna:

  • a redigere ed approvare apposito rendiconto contabile, economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, le entrate e le uscite per voci analitiche, il risultato della gestione, come previsto dalle leggi vigenti;
  • a predisporre l'elenco aggiornato dei soci.

La predisposizione del rendiconto è a cura del Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dal termine dell'esercizio.
Il rendiconto sarà pubblicato nella sede dell'Associazione nei 15 giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea di approvazione e per i 15 giorni successivi. In alternativa, potrà essere deliberata dall'assemblea la pubblicazione mediante strumenti informatici (sito internet, ecc.).

ART. 13 - DESTINAZIONE AVANZI E FONDI

L’Associazione non persegue finalità di lucro, pertanto ha l’obbligo di destinare qualsiasi eventuale provento alle finalità previste dallo Statuto stesso; è quindi esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili e/o avanzi di gestione, di riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.

 

NORME FINALI E GENERALI

ART. 14 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione verrà deliberato dall’assemblea straordinaria dell'Associazione stessa che dovrà devolvere eventuali avanzi di bilancio ad associazioni con scopi simili o ai fini di pubblica utilità.
L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto del presente statuto.

ART. 15 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

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